Crimini online come risultato di un sistema di interconnessione digitale. Una riflessione cyber criminologica

Abstract

I cybercrime, in cui il dispositivo elettronico è lo strumento utilizzato nell’esecuzione dell’azione criminale, nonché il comportamento del cyber-criminale, specialmente se adolescente, sono stretta-mente connessi ai nuovi comportamenti devianti in rete ed entrambi dipendono fortemente dal contesto in cui si sono sviluppati: il cyber-spazio. La riflessione parte dall’analisi dell’unicità del contesto virtuale ovvero della sua capacità pervasiva, analizzando i mutamenti in ambito personale, relazionale, emotivo e sessuale, dovuti alla trasposizione di tali ambiti nel contesto online, al fine di comprendere come questi influenzino il comportamento degli utenti. Tale riflessione ha permesso di delineare un sistema di connessioni in cui diversi fattori, tra i tanti la possibilità di agire in anonimato unitamente all’effetto disinibente del Web, facilitano l’assunzione di comportamenti devianti e a rischio online, come quello del sexting, nonché la commissione di alcuni dei cyber-reati di grande interesse criminologico, come il revenge porn o, più in generale, la pornografia non consensuale. Gli utenti, in tale prospettiva, influenzati dall’enorme potenza persuasiva e pervasiva del Web, in cui i rapporti, digitalizzati, sono alleggeriti dalla loro componente emotiva ed investiti da una conseguente riduzione empatica. L’enorme sistema di interconnessioni digitali delineato vuole mettere in luce le alterazioni percettive alle quali gli utenti sono soggetti e che rendono indispensabile la sensibilizzazione ad uso consapevole del Web, al fine di prevenire la – probabile – crescita dei fenomeni criminali online.

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Quando “Point Of View” è sinonimo di “body shaming”

Nel cyber-spazio stiamo assistendo, sempre più frequentemente, alle più turpi ed ignobili rappresentazioni di qualsiasi forma di cyber-bullismo legato al giudizio dell’aspetto fisico altrui; palcoscenico privilegiato di questo spettacolo è sempre lo stesso: il social network, con riferimento particolare a Tik Tok, una vera e propria vetrina per tutti quei giovani che sentono viva la necessità di mostrarsi al mondo…]

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Hate Speech 2.0: odiare a faccia scoperta

Assistere a scene violente può provocare forti sensazioni, identificandosi, ad esempio, con l’aggressore o aggregandosi ad una campagna di incitamento all’odio per sentirsi parte di un gruppo, esorcizzare gli istinti negativi in forma collettiva, dando il proprio contributo attraverso il commento o la condivisone del contenuto violento o anche solo come spettatore silenzioso. Invero, le diverse pratiche di esposizione e consumo della violenza e dell’odio online possono influenzare la codifica e l’interpretazione di alcuni comportamenti, intralciando la corretta interpretazione, ad esempio, del danno arrecato alla vittima.

Il fenomeno dell’Hate speech, inteso come espressioni d’odio e, più in generale, come comunicazione ostile sta proliferando nel web più che mai. Appare interessante sottolineare come, in questo momento storico di compressione dei diritti costituzionalmente garantiti a fronte dell’emergenza sanitaria, molti utenti sono costretti, ancora una volta, nelle loro case. Questo stato di cattività ha prodotto un uso ancor più massivo delle tecnologie, indistintamente dall’età dell’utenza, considerate al pari di un “anti-stress”, come strumento di alleggerimento delle tensioni personali. Forme espressive ostili, violente e prevaricatrici, alimentano il pregiudizio verso gruppi più vulnerabili, o comunque minoritari, consolidano stereotipi disfunzionali e devianti, alimentano vere e proprie guerre verbali celandosi dietro al richiamo di valori morali più alti[1].

Dobbiamo considerare questo compulsivo e deviante utilizzo dello smartphone come un vero e proprio processo di catarsi per l’utente. Il soggetto si purifica dalle frustrazioni per il tramite del linguaggio d’odio, pulisce le sue preoccupazioni sull’altro diverso da lui. Tutto questo, come premesso, amplificato da cause ambientali e sociali più complesse del solito.

Facciamo riferimento alla costrizione dei giovani in case che, per tutti ormai, hanno preso le sembianze della palestra, della scuola, del gruppo dei pari. Tutto questo non senza l’utilizzo delle nuove tecnologie, capaci di metterci in contatto potenzialmente con il mondo intero. Ed ecco che ritroviamo modificate le agenzie educative ma non perché sostituite, bensì, perché mediate dal dispositivo. Proprio così, in questi momenti di quarantena e restrizioni, anche la noia cronica – che già solitamente affligge le nuove generazioni – si insinuava silenziosa portando ancor più gli utenti ad esporsi a contenuti violenti e ostili ovvero ad esprimersi in modo prevaricatore e denigratorio, senza più una logica, una ragione ma semplicemente per alleggerire le proprie frustrazioni e per rafforzare la propria identità, il proprio Io, ponendosi in una posizione di dominanza rispetto al prossimo.

Tutto questo ha portato le piattaforme social a muoversi per ridefinire le Policy in modo da poter far fronte all’esteso problema dell’Hate speech online, della proliferazione di contenuti violenti, spesso riconducibili a terrorismo ed estremismo.

“Il terrorismo, è comunicare, tanto che senza comunicazione non esisterebbe il terrorismo”

McLuhan

La costante spettacolarizzazione della violenza online ovvero la diffusione e la viralità dei contenuti violenti, come quelli di natura terroristica o comunque estremista (come i video in presa diretta di massacri durante gli attentati) non solo amplificano la portata di tali eventi, ma favoriscono la diffusione di tali contenuti e, dunque, aumentano la possibilità che gli utenti consumino detti contenuti. Ma non solo, i contenuti violenti si riferiscono sempre più spesso ad aspetti legati alla sessualità e all’orientamento sessuale: contenuti sessisti, transomofobici, e ancora inneggianti a razzismo, fascismo e nazismo sono ormai ovunque.

Facebook per primo, nell’autunno 2019, ha fatto riferimento a sistemi automatizzati, basati su algoritmi e intelligenza artificiale, impiegati per riconoscere in tempo reale in contenuti in questione. Poco dopo si è allineata anche la piattaforma Instagram inserendo la nuova funzionalità “alert”, ovvero un avviso simultaneo che comparirà allo scrivente qualora abbia rilevato un contenuto, frasi o parole, di tipo offensivo o ostile nei confronti di altri utenti. Seppure la funzionalità non sarebbe in grado di impedire la pubblicazione o eliminare direttamente il contenuto/frase/parola offensiva o violenta, avvisando l’utente può indurlo a riflettere sull’azione intrapresa, cercando così di imporsi sul processo disinibitorio proprio dell’uso del web. In coda anche Twitter che ha vietato discorsi che disumanizzano gli altri in base alla religione o alla posizione sociale. Quest’anno Twitter come tutti, ha compreso che non era abbastanza, così ha aggiornato ancora le policy per aggiungere, tra gli argomenti di discriminazione, età, disabilità e malattie.

Questo perché è ormai chiaro siamo all’odio 2.0: non si basa più, solo, su un pregiudizio rispetto ad una caratteristica della vittima ma viene esternato verso chiunque indistintamente. “Il cyber-odio non coincide più nell’odiare qualcuno o qualcosa ma odiare e basta”[2]. Un esempio in questo senso è il fenomeno dello Zoombombing, ovvero il fenomeno in cui persone intervengono durante webinar, video-conferenze o incontri di vario tipo, su Zoom o in altre piattaforme di streaming, fanno ingresso al fine disturbare, denigrando e inveendo contro i partecipanti, anche condividendo materiale offensivo. Questo ingresso indesiderato è spesso volto a condividere materiali razzisti, sessisti ma anche semplicemente a disturbare condividendo immagini e messaggi violenti, osceni e addirittura pornografici, per sabotare l‘intervento costruttivo e formativo.

Tutto questo è nocivo, non solo per chi è l’oggetto dell’attacco d’odio ma anche per tutti noi spettatori costantemente esposti a contenuti offensivi e violenti, portandoci ad uno stato di assuefazione. Siamo, ormai, tutti assuefatti alla violenza e all’odio online e questo porta, soprattutto le nuove generazioni a sviluppare una certa tolleranza per la quale, come nella dipendenza da droghe, la sopportazione alla “dose” di violenza consumata diviene gradualmente sempre più elevata richiedendo “dosi” sempre più consistenti.

Altra componente interessante, sintomatica del particolare periodo storico che stiamo vivendo, è legata alle possibilità aperta a tutti gli utenti di poter avviare delle dirette in varie piattaforme social, come Instagram e TikTok. Questa nuova modalità di comunicazione può essere esperita potenzialmente sulla maggior parte delle piattaforme social ma è possibile riscontrare un’alta frequenza di casi collegati alla piattaforma social Instagram. Quest’ultimo – a differenza di Facebook – consente ad un bacino potenzialmente infinito, e non solo agli utenti “amici”, di collegarsi per assistere alla diretta dell’utente che la avvia. Le dirette possono essere portate avanti dal singolo ovvero possono essere partecipate, massimo da un altro utente, previa richiesta di partecipazione. Questo consente una partecipazione, attraverso i commenti mandati in onda “live”, di molti utenti sconosciuti ai protagonisti della diretta. Questo può, in un certo senso, disinibire e facilitare l’utente che comunica messaggi d’odio e di violenza.

Tuttavia, sempre più frequentemente, stiamo osservando come queste dirette si stiano trasformando in una sorta di “rage room” 2.0. le c.d. “stanze della rabbia”. Si entra senza chiedere permesso, ci si mette comodi e si inveisce brutalmente ed indistintamente contro tutti gli utenti che capitano a tiro. Con una ulteriore evoluzione interessante, tanto a livello psicologico quanto a livello criminologico. Se fino ad oggi l’anonimato era considerato il dito dietro il quale il cyber-criminale si nascondeva, agendo sotto falso nome ovvero con nickname o pseudonimi, attualmente possiamo considerare questa prassi in parte abbandonata. Ci troviamo dinanzi a soggetti “a volto scoperto” che prevaricano, inveiscono e denigrano utenti senza aver paura di ledere la propria reputazione ma, al contrario, soddisfatti delle azioni perpetrate in quella session di vessazioni reciproche perché, in qualche modo, si sentono liberati dalle frustrazioni e rafforzati nel proprio Io.

A tal proposito, non appare azzardato parlare di Hate Speech 2.0: una evoluzione del fenomeno in cui la prassi non è nascondersi ma, al contrario, ci si mette letteralmente la faccia. Attentare alla reputazione altrui diviene più importante di salvaguardare la propria: odiare online per affermarsi denigrando il prossimo. La nuova peculiarità dell’odio 2.0 parrebbe essere, infatti, quella di non ritenere necessario lo sfruttamento dell’anonimato perché convinti che Internet, inteso quale “nuovo domicilio digitale” degli utenti, sia il luogo in cui tutto è lecito, tutto è esternabile, tutto è possibile senza incorrere in sanzione alcuna, né penale né sociale.

Se prima si sfruttava la comunicazione mediata per commentare e odiare sotto falso nome o in anonimato oggi l’odio è talmente normalizzato e diffuso, a livello di comunicazione e di stato d’animo collettivo, che anche le ultime remore sono svanite. Pensiamo alla comunicazione d’odio verso i migranti, di cui spesso si rendono protagonisti anche gli esponenti politici: l’opinione pubblica si muove, in massa, sollevando una valanga di commenti indignati e feroci. Questa, tuttavia, è un’opinione rapida e temporanea, non supportata da una reale e concreta informazione o da un pensiero strutturato, ma momentanea, data dal flusso di pensieri, il pensiero del gruppo. Questo, supportato da un’informazione, da parte dei media, altrettanto frettolosa e imprecisa, porta i cittadini a sviluppare credenze sempliciotte, imprecise e, soprattutto, piene di risentimento.

Le declinazioni del fenomeno dell’Hate Speech sono molteplici. Tra le tante, ad esempio, annoveriamo la pratica del flaming che si esplica nell’invio di messaggi violenti, mirati ad intimidire il prossimo e suscitare delle vere e proprie flame war, le “battaglie” verbali online. L’OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) parla di definizione di “hate speech“[3] come espressioni pubbliche discriminatorie, di “hate crimes” e condotte discriminatorie, riconducibili alla categoria dei “delitti d’odio” ovvero “come una qualunque condotta che sia al contempo: a) autonomamente tipizzata da una norma penale di un determinato ordinamento giuridico e b) motivata dal pregiudizio basato su una specifica caratteristica della vittima oggetto del reato”[4]. Per “delitti d’odio” s’intendono, dunque, tutte quelle condotte basate essenzialmente su di un pregiudizio nei confronti della vittima, operata dall’autore dell’illecito, centrato su una caratteristica specifica, quale la “razza”, la lingua, la religione, l’etnia, la nazionalità, il genere, l’orientamento sessuale o l’orientamento politico.

Ricordate i fatti di Macerata del 2018, in cui il giovane Luca Traini sparava dalla sua auto in corsa a 6 persone, tutte provenienti dall’area sub-sahariana, ferendole? Il Traini, nell’immediatezza dei fatti, dichiarava come quel gesto fu una vendetta nei confronti della giovane Pamela Mastropietro – morta qualche mese prima a Macerata – per mano di Innocent Oseghale, un giovane nigeriano. Il clima d’odio razzista e xenofobo che in quei mesi si era alimentato sulle piattaforme social, anche da una certa politica portata avanti da lor signori, è stata benzina sul fuoco sempiterno dell’odio online.
Una delle caratteristiche dell’Hate Speech è proprio il nesso di causalità, come quella forte relazione che lega un atto ovvero un fatto e l’evento che ne consegue. Dimostrare il legame eziologico tra i messaggi d’odio online a contenuto razzista e xenofobo scagliati dalla morte di Pamela Mastropietro con la vendetta di Luca Traini ci restituisce la giusta dimensione della pericolosità del fenomeno dell’Hate Speech, un fenomeno che non si ferma nel mondo cyber, ma che da questo nasce per proiettarsi nel mondo reale con conseguenze e danni – talvolta- irreparabili.

Sulla scorta di questi fatti condannabili, nell’ottobre 2019 viene approvata dal Senato della Repubblica Italiana la mozione fortemente voluta dalla senatrice a vita Liliana Segre, che istituisce una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio ed alla violenza, proprio a sostegno dell’importanza e della preoccupazione che deriva da tali condotte.

Ecco perché ci stiamo spostando dal concetto di fenomeno a quello di “delitti d’odio”. Ebbene sì, è di reati che si tratta. Non è possibile nascondersi dietro una libertà costituzionalmente garantita come quella della libera manifestazione del proprio pensiero se questi messaggi d’odio vengono scagliati come lance pubblicamente, essendo carichi di valenza istigatrice, violenta, ostile oltre che di propaganda razzista, terrorista e estremista. Tanto meno quando le esternazioni d’odio si trasformano in veri e propri delitti d’odio o condotte discriminatorie e denigratorie verso il prossimo, indistintamente dall’appartenenza di quest’ultimo ad un gruppo minoritario.

Pensiamo all’odio riversato verso “chi ha sbagliato” o “chi sbaglia”, ovviamente sempre secondo la concezione collettiva. Pensiamo ai giudizi meschini verso coloro che si sono comportate in maniera imprudente – come nei fatti di “Genovese” – pensiamo alla gogna di chi apparentemente è colpevole di un reato. Pensiamo al giudizio immediato e frettoloso rispetto a inchieste in corso o, peggio, processi penali ancora aperti. Basta l’opinione, banale e rabbiosa, di qualche ospite televisivo per trasformare quell’opinione in certezza e dipingere l’ipotetico colpevole come un mostro[5].

Ebbene è proprio questa comunicazione rapida e imprecisa, piena d’odio e di risentimento, una delle cause degli sconcertanti dati pubblicati dalla recentissima ricerca del Censis, secondo cui il 44% degli italiani sarebbe favorevole alla reintroduzione della pena di morte[6].

di Roberta Brega e Giulia Perrone


[1] G. Perrone, R. Brega, “Cyber-odio: normativa, analisi criminologica e rimedi”, Nuova Editrice Universitaria (NEU), Roma, 2019

[2] G. Perrone, R. Brega, “Cyber-odio: normativa, analisi criminologica e rimedi”, Nuova Editrice Universitaria (NEU), Roma, 2019

[3] https://www.osce.org/fom/hate-speech

[4] Decisione del Consiglio dei Ministri n. 9/2009 e successivamente ripresa nel report “Perseguire giudizialmente i reati d’odio. Una guida pratica” del 2016.

[5] V. Gheno, La trappola dell’odio sui social: quando scatta e perché, in https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/la-trappola-dellodio-sui-social-quando-scatta-e-perche

[6] La società italiana al 2020» del 54° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese: Il sistema-Italia? Una ruota quadrata che non gira, in https://www.censis.it/rapporto-annuale/il-sistema-italia-una-ruota-quadrata-che-non-gira

#hatespeech #odio #giudizi #delittidodio #criminologia #conscrim #consulenzecriminologiche

Cyber stupro: la nuova frontiera della violenza sessuale online

Dopo anni di impegno scientifico sul tema ci troviamo, nuovamente, a dover combattere contro i reati di revenge porn e di pornografia minorile, che con e nella rete hanno trovato un’accelerazione davvero preoccupante. È di poche ore fa il caso del gruppo, formatosi sulla piattaforma social Telegram, con l’intento di scambiare, condividere e vendere foto e video a contenuto esplicito di giovani donne, maggiorenni, senza il loro consenso ovvero foto e video di tipo pedopornografico, dal nome “Stupro tua sorella 2.0”.

Tuttavia, questa non è, purtroppo, una novità.
Già nel 2012, negli Stati Uniti, venne affrontata questa problematica con il caso “Bollaert”, il quale venne condannato a 18 anni di reclusione per aver creato il sito “ugotposted”. Su questo sito ex mariti, ex fidanzati, avevano la possibilità di far diffondere le foto ed i video a contenuto sessualmente esplicito delle proprie ex partner ovvero ex mogli in cambio di somme di denaro per scopi vendicativi. Kevin Bollaert fu il primo ad esser condannato per il reato revenge porn, ma non fu l’unico. In quegli stessi anni, siti come questo, si sono moltiplicati in modo epidemico in tutta la rete, come “SeeMyGf” e tanti altri.
In Italia, registriamo nel 2016 un primo caso simile con il gruppo, anche questo proveniente da Telegram, dal nome “CANILE 2.0”. Oggi, dopo soli quattro anni, ci ritroviamo nuovamente catapultati al 2016, in un gruppo che vanta quasi 50.000 iscritti dal nome di “Stupro tua sorella 2.0”. In questo gruppo Telegram si condivide materiale multimediale, quali foto e video principalmente di giovani donne, preso direttamente dai loro profili per coprirle di sprezzanti commenti violenti che incitano all’odio; e ancora, foto e video a contenuto sessualmente esplicito di donne maggiorenni – spesso realizzate in intimità con il partner e destinate a rimanere private – ovvero sottratte o realizzate a sua insaputa, foto e video sessualmente espliciti ritraenti minorenni autoprodotte direttamente da padri molestatori che scelgono di condividere, sotto pagamento, l’intimità delle proprie figlie.

Ciò che più ci sconcerta è che, oltre a attività di scambio e diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito e di materiale pedopornografico, queste donne vengono date in pasto ad un vero e proprio branco virtuale che inveisce brutalmente contro le vittime incoraggiando all’odio contro le donne e reclamando contenuti sempre più violenti, come video di stupri e di violenze. Ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio cyber-stupro: uno stupro basato sull’immagine in cui viene lesa l’intimità della vittima che viene danneggiata e violentata ripetutamente da un pubblico potenzialmente infinito di spettatori che a ogni condivisione perpetrano la violenza, ancora e ancora.

Gli argomenti di interesse criminologico e vittimologico sul tema sono moltissimi uno fra tanti il problema del sexting. È infatti constatato che l’80% delle foto e dei video oggetto di revenge porn sono il frutto del sexting, cioè di quel materiale a contenuto sessualmente esplicito inviato dalla vittima. Questa, spesso, sicura del rapporto fiduciario tra lei ed il partner si presta a tale pratica, erroneamente convinta che il materiale rimarrà privato.
Tutt’altro discorso è quello relativamente alla condotta deviante del sexting con sconosciuti o con conoscenti attraverso le chat, “il nuovo spazio emotivo” (Perrone&Brega, 2019), in cui le vittime protette dall’anonimato, mosse dall’effetto disinibitore di internet ovvero dalla ricerca compulsiva di consensi e di attenzione, si lascia andare a condotte imprudenti.

Ulteriore problema è quello dell’oggettificazione e della sessualizzazione che interessa tanto le vittime quanto gli autori di revenge porn. L’esposizione a contenuti e immagini oggettifficate porta la donna all’auto-oggettificazione ovvero a percepire il proprio corpo unicamente come una merce di scambio. Allo stesso tempo l’esposizione a immagini sessualizzate online la porta a credere che l’essere attraenti e apprezzate sia possibile solo se coincidente con l’esser sexy. Allo stesso tempo il processo di oggettificazione e di sessualizzazione ha influenza sull’autore di tali reati perché porta a pensare al corpo femminile unicamente come un oggetto di intrattenimento, uno strumento utile a soddisfare i propri desideri e le proprie pulsioni sessuali, fino a pensare alla donna come ad un mero oggetto inanimato, oscurando e tagliando il volto, relegandola a porzioni di corpo! Si procede così verso un processo di deumanizzazione della vittima, facilitato in internet dalla perdita della dimensione face-to-face e dalla conseguente smaterializzazione dei rapporti, che incide alterando la percezione delle proprie condotte e la percezione dell’effettivo danno recato alla vittima, nonché sulla capacità empatica di cyber-molestatori, cyber-pedofili e spettatori.

L’esposizione e l’assuefazione ai contenuti violenti è un’altra delle innumerevoli cause che si cela dietro questi comportamenti. La ricerca continua ed irrefrenabile di voler provare forti emozioni attraverso l’esposizione esasperata a contenuti violenti porta al problema dell’assuefazione a tali contenuti: come accade per la sostanza stupefacente, quando l’abitudine raggiungerà un certo livello, il livello di violenza non sarà più sufficiente e si cercheranno contenuti sempre più brutali. La richiesta di video violenti, come quelli di stupro di gruppo e di vessazioni, nell’ultimo gruppo di Telegram, è davvero sconcertante e ci fornisce la giusta dimensione del livello di assuefazione alla violenza online a cui gli utenti sono arrivati. Utenti giovani che vivono una vera e propria normalizzazione della violenza e della pornografia.

Appare interessante analizzare il comportamento di autori di revenge porn, di pornografia minorile e di coloro i quali commentano inveendo contro le vittime inconsapevoli e appoggiano coloro che le sfruttano online nei modi più disparati, sottolineando, ad esempio, che il solo fatto di aver prodotto quel materiale autonomamente e consapevolmente le renda meritevoli di essere denigrate e umiliate. Orbene, questo rientra nel meccanismo di difesa dell’attribuzione della colpa che consiste nel sostenere che la vittima si sia meritata quello che ha subito in virtù dei suoi comportamenti. Le vecchie frasi “se giri vestita così di notte e ti stuprano te la sei cercata” proiettate nella versione digitale sono diventate più o meno: “se fai sexting te lo sei meritato”.
L’agire in gruppo e quindi essere sostenuto nei propri comportamenti criminali da un numero sostenuto e spesso indecifrabile di persone, una comunità che condivide e convalida i comportamenti devianti e criminali del singolo, porta alla facilitazione anche di un altro meccanismo di difesa, ossia quello della diffusione della responsabilità: più saranno i membri del gruppo maggiore sarà la diffusione della responsabilità, ad ognuno rimarrà solo una piccola porzione di colpa che alleggerirà il senso di auto-condanna. In ultima analisi, volendo tirare le fila del complesso fenomeno fin qui descritto, senso appare ormai chiaro quanto la diffusione dei contenuti in Internet sia totalmente incontrollata è incontrollabile e che per prevenire il fenomeno è necessario intervenire prima che il contenuto venga diffuso.

Per questo motivo ci stiamo impegnando con attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione online sul tema, cogliendo positivamente questo periodo di reclusione forzata; periodo in cui l’uso del mezzo Internet e della tecnologia sarà ancora più massivo.
Siamo convinte che mai come in questo momento storico sia importante offrire un’alternativa valida a questi attimi di “noia” vissuta dai nostri ragazzi. Saper gestire la noia formandosi ed informandosi è assolutamente necessario per scongiurare le conseguenze irrimediabili ed irreparabili a cui, purtroppo, molti dei nostri giovani sono arrivati, come vittime e come autori di reato. Le conseguenze di questa pratica sono davvero molto serie, per le vittime ne derivano effetti assolutamente devastanti, paragonabili a quelli di una violenza sessuale tradizionale, per gli autori il rischio è quello di essere condannati, ai sensi dell’art. 612-ter c.p., ad una pena che arriva fino a 6 anni di reclusione sia per i primi distributori del materiale che per coloro, che al fine di creare un danno alla vittima, hanno ri-condiviso successivamente il materiale ricevuto.

Il nostro impegno si traduce in “Pillole cyber” giornaliere, cioè post grafici e mini video di consigli a genitori e ragazzi sul tema, dirette Instagram (come quella andata in onda domenica 21 marzo è quella che andrà in onda il 4 aprile) per informare, sensibilizzare e aiutare eventuali vittime di revenge porn conducendole alla corretta strategia d’intervento ovvero in progetti nelle scuole, medie e superiori, che partiranno dal prossimo anno scolastico.

Il progetto è dinamico, in costante evoluzione, ed è contraddistinto dal nostro hashtag #Prevengeporn – STOP al CYBER-STUPRO

di Giulia Perrone e Roberta Brega

G.Perrone, R.Brega, Cyber-odio: normativa, analisi criminologica e rimedi, Nuova Editrice Universitaria NEU, 2019

G.Perrone, L’influenza del mondo virtuale sui minori e la tutela penale, Rivista Psicologia&Giustizia, Anno XVIII, Numero Speciale Novembre 2017

S. Fontana, dentro il più grande network italiano di revenge porn, su Telegram, in wired.it (aprile 2020)

Cybercrime Victimization: An examination of Individual and Situational level factors Fawn T. Ngo1 University of South Florida-Sarasota/Manatee, USA Raymond Paternoster2, International Journal of Cyber Criminology Vol 5 Issue 1 January – July 2011

M.Silvaggi, A.Fabrizi, R.Rossi, F. Tripoli, C.Simonelli, Oggettificazione del femminile e sesualizzazione precoce delle bambine: implicazioni sullo sviluppo psicosessuale, Rivista Sessuologia Clinica, XXIII, 2016/2

Elliott, I. A., & Beech, A. R., Understanding online child pornography use: Applying sexual offense theory to internet offenders. Aggression and Violent Behavior, 14(3), 180–193. doi:10.1016/j.avb.2009.03.002 (2009).

L. Harrison, D. Ollis, Young People, Pleasure, and the Normalization of Pornography: Sexual Health and Well-Being in a Time of Proliferation?, Springer Science+Business Media Singapore 2015

I. A. Elliott, A. R. Beech, Understanding online child pornography use: Applying sexual offense theory to internet offenders, Aggression and Violent Behavior, 180–193, 2009.

Analfabetismo affettivo: come la carenza affettiva nell’infanzia può incidere sull’uso e sull’abuso di sostanze stupefacenti.

La carenza affettiva nell’infanzia di un soggetto può trasformarsi, quasi sicuramente, in un contenitore nel quale possono inserirsi disturbi psichici e tossicodipendenze.
Per carenze affettive intendiamo tutte quelle mancanze che il bambino può sperimentare nel corso della sua infanzia, derivanti dalle inadeguate cure parentali.
Questa costante inadeguatezza è capace di invalidare la sfera emotiva dalla quale, l’adulto di domani, ne risulterà completamente sconnesso. Ignorare le emozioni di un bambino e  non fornire allo stesso risposte adeguate, ad esempio, possono essere comportamenti dal quale scaturiranno disturbi d’ansia, malessere fisico, depressione.
Quando c’è un bambino arrabbiato, preoccupato, emozionato, gioioso è necessario che ci sia un adulto capace di ascoltare e di non invalidare qualsiasi tipo di emozione si presenti. Chiedere ad un bambino preoccupato cosa lo disturbi in quel momento è il primo passo per educare alle emozioni. Se, al contrario, dinanzi ad uno stato di preoccupazione ovvero di agitazione c’è un adulto che fa sentire inadeguato un bambino, quest’ultimo imparerà a non dar voce alla sua emotività.
Non ascoltare l’emotività di un bambino e non educarlo alle emozioni lo faranno crescere con l’inconsapevolezza di ciò che sentirà poiché l’emotività del bambino di ieri non sarà connessa con quella dell’adulto di domani.

Nella mia esperienza di Criminologa volontaria all’interno del Reparto G11, dell’Istituto Penitenziario Rebibbia N.C., ho potuto riscontrare come la maggior parte dei soggetti tossicodipendenti incontrati siano stati, nella fase dell’infanzia, bambini che non ricordano di aver ricevuto dalla propria madre e dal proprio padre una carezza o un bacio sulla guancia prima di andare a dormire. Molto frequentemente ho ascoltato storie di genitori che punivano violentemente i propri figli per quelle marachelle che hanno colorato la vita di tutti noi. Ho sentito di adulti che ricordano di aver subito nella loro vita più di dieci traslochi, in dieci zone diverse della città, che coincidono con le volte in cui i genitori si sono separati e poi riappacificati. Tutta questa insicurezza emotiva, tutta questa violenza fisica e, molto più frequentemente, verbale hanno allenato questi adulti a vivere in un equilibrio precario spesso fatto di gap che già in età preadolescenziale veniva colmato dall’uso e dall’abuso di sostanze stupefacenti. L’uso della sostanza stupefacente da parte dell’adulto analfabeta affettivo viene riconosciuto come il primo vero legame affettivo stabile, capace di colmare tutti quei vuoti che si sono creati durante l’infanzia. La droga si presenta come facile rimedio finalizzato a sostenere una situazione percepita, al contrario, come insostenibile.
Tuttavia, oltre all’ineducazione alle emozioni come possibile causa scatenante dell’uso di sostante stupefacenti appare necessario richiamare tutte quelle variabili che concernono il vissuto dei genitori dell’adulto di domani.  Come dimostrano gli autorevoli studi sulla psicologia dell’attaccamento, l’assenza parziale o totale di un accudimento da parte della madre è frutto di una ciclicità che ricorre perché a sua volta è stata trascurata nella fase dell’infanzia.
Tutte queste esperienze familiari insoddisfacenti, riguardanti il bisogno di attenzioni, di cura, di appartenenza, sono capaci di determinare una condizione di vuoto emozionale ed emotivo nel giovane che è alla costante ricerca di una soddisfacente alternativa.

E allora, in ultima analisi, possiamo sostenere con fermezza che è possibile scongiurare le dipendenze da sostanze stupefacenti percorrendo la strada dell’educazione alle emozioni di cui non solo la famiglia deve farsene carico. Tra le diverse agenzie educative responsabili della formazione degli infanti e degli adolescenti ricordiamo la scuola, il gruppo dei pari, i gruppi sportivi.
E’ necessario che tutti si sentano responsabili allo stesso modo della cura, dell’accudimento e della formazione dei bambini di oggi, per evitare che diventino adulti di domani alla continua ricerca di una stabilità emotiva mediante l’uso di sostanze stupefacenti, il principale motore per la commissione di reati.

Dott.ssa Roberta Brega

È possibile che i tratti somatici di un soggetto possano influenzati dalla società ?

Cesare Lombroso -antropologo, sociologo e giurista italiano- sosteneva che si è criminali per nascita, teorizzando un concetto secondo cui l’origine del comportamento criminale di un soggetto fondasse le sue radici proprio nelle sue caratteristiche anatomiche e fisiche. La persona, qualificata come “criminale”, possedeva caratteristiche differenti dall’uomo “normale” in grado di determinare comportamenti socialmente devianti e criminogeni.  Posto che le teorie sulla fisiognomica hanno subito negli anni una serie di modificazioni strutturali, possiamo ancora affermare che l’estetica criminale sia insita nel soggetto che compie un crimine ovvero, al contrario, che sia la periferia in cui vive, la subcultura che lo ha formato ed il gruppo sociale che frequenta che ne abbiano modificato, seppur lievemente, i connotati? 
Che l’ambiente sia capace di influenzare e determinare la crescita di una personalità ce lo dicono sociologi ed antropologi da anni ma più che di personalità sarebbe interessante parlare di estetica, di fisionomia, e di caratteristiche fisiche di un soggetto.

Un dato significativo è da rintracciare, sicuramente, nella scelta stilistica degli elementi urbani e delle tipologie architettoniche presenti in un determinato territorio. Questo dato diventa di facile comprensione se pensiamo, ad esempio, alla struttura estetica e stilistica delle borgate romane. Dal 1930, lontane dal centro abitato e fuori del Piano regolatore, cominciano a sorgere i primi insediamenti di edilizia popolare. Questo decentramento ed allontanamento dai centri urbani è un elemento sintomatico tanto della crisi alloggiativa delle prime borgate abusive, cioè di case auto-costruite dagli abitanti, tanto della volontà di isolare le categorie sociali più emarginate: i baraccati, gli immigrati, gli sfrattati. Ad evidenziare questa volontà di emarginazione e di isolamento, anche lo stile dell’edilizia popolare: la configurazione quasi ripetitiva per ogni borgata, l’utilizzo di materiale scadente, planimetrie di edifici caratterizzate da squadrature che ne sono diventate, con gli anni, il tratto distintivo.
Le nuove borgate erano isole; agglomerati di persone completamente separate dalla città, inserite in un contesto volutamente anonimo, presidiate dai vicini Forti militari. Quindici Forti militari per dodici borgate romane. 
Nonostante nel secondo dopoguerra la forte espansione urbanistica di Roma ha fatto si che le borgate venissero inghiottite, queste sono tutt’ora di facile riconoscimento e non solo per la struttura architettonica quanto per l’allarme sociale e criminale che destano per la violenza, i traffici di sostanze stupefacenti e per tutti quei reati che vengono comunemente inglobati nella micro criminalità, i c.d. “street crime”. 
I motivi ed i perché di tutto questo sono sicuramente da rintracciare nella crisi economica, nelle condizioni disagiate in cui molte famiglie versano e nell’assenza di punti aggregazione, terreno fertile per le organizzazioni criminali che ricercano ragazzi di giovane età da assumere come bassa manovalanza.
E’ proprio questo lo scenario in cui i protagonisti sono questi giovani che per estetica e per tratti fisici distintivi sembrano tutti molto simili. Il taglio e la pettinatura dei capelli, il modo e la scelta dei colori da utilizzare per i loro vestiti, gli accessori da indossare ed i tatuaggi fanno di loro dei soggetti che di simile hanno anche la chiave comunicativa. Ma ancora, quel modo di aggrottare le sopracciglia e la fronte, per comunicare all’altro uno sguardo talvolta di cruccio, di preoccupazione, talvolta per assumere un aspetto minaccioso, severo, di sfida. Il ripetersi costante di questi atteggiamenti nel tempo fa si che dove oggi c’è un sopracciglio aggrottato domani ci sarà una ruga, che indelebilmente saprà replicare, anche a  distanza di anni certi volti e certa comunicazione non verbale, seppure in maniera quasi del tutto involontaria. 
E allora la domanda che ci siamo posti all’inizio di questa breve riflessione ritorna come una insistente litania. Può una subcultura influenzare così tanto un soggetto da imprimerne sul volto tratti distintivi che lo riconducono alla stessa? La complessità della risposta è da ricercarsi nelle diverse discipline chiamate in causa fino ad ora. Certamente è da scongiurare la fisiognomica lombrosiana, che immaginava criminali delle persone solo per la forma e la vicinanza degli occhi.

Dott.ssa Roberta Brega

L’operatore penitenziario: il problema della strumentalizzazione

Come individuare gli atteggiamenti manipolativi del detenuto?

Siamo nell’ambito dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto, gli operatori, nello specifico gli esperti ex art. 80 o.p., sono gli addetti a questo delicato e importante compito: valutare e favorire la revisione critica del detenuto definivo rispetto al reato commesso. Questo il duro compito affidato a psicologi e soprattutto criminologi clinici.

“si intende per criminologia clinica la utilizzazione sui singoli casi concreti delle nozioni
della criminologia generale, per fini diagnostici, prognostici e di
trattamento risocializzativo. La criminologia clinica è pertanto una
scienza pragmatica e sintetica che impiega conoscenze multidisciplinare per attuare o eliminare nei singoli individui le cause della loro criminalità e per prevenire la recidiva”

G. Ponti

Tale complessa attività è possibile attraverso l’utilizzo di quattro strumenti principali: il colloquio, l’esame psichico, l’analisi relazionale e comportamentale. Unitamente agli strumenti prescritti per legge, nonché alle forme di trattamento, sono necessari alcuni meta-strumenti, essenziali a fornire una buona fotografia del detenuto, quali la cooperazione con gli altri professionisti, essere in grado di indirizzare il giudizio dei detenuti, essere impersonali ma dotati di “empatia scientifica”. In termini di riforme il Legislatore dal 1986 non ha più provveduto ad un vero aggiornamento della legge penitenziaria, e quindi gli strumenti sono rimasti sempre gli stessi. Pertanto, sono stati gli operatori stessi che hanno dovuto reinventarsi e reinventare gli strumenti per adeguarli alle esigenze del carcere. Una volta nel lontano 1982, mi racconta uno dei più anziani educatori di Rebibbia, Massimo Izzo, il sistema era impostato ancor più gerarchicamente e quasi nessuno (es. l’insegnante, il capo d’arte etc.) era abituato a condividere informazioni sui detenuti. Con il tempo si è cercato di rafforzare le relazioni tra gli operatori, condividendo le informazioni ottenute attraverso la redazione di relazioni professionali. Proprio in questo modo si è arrivati ad ottenere un primo, importante, “meta strumento”, da aggiungere a quelli preposti per legge, quello della relazione con gli altri professionisti.

In secondo luogo, altra capacità imprescindibile per evitare la strumentalizzazione e mantenere una relazione equilibrata e produttiva, è quella di saper indirizzare il giudizio dei detenuti. Per quanto gli operatori siano gli addetti all’osservazione ed alla conseguente valutazione della personalità del detenuto, in realtà sono i detenuti stessi ad essere i più immediati valutatori delle prestazioni degli operatori. I detenuti, cercano di conoscere gli operatori più possibile, spesso quando richiedono di essere seguiti è per tale ragione che cercano un contatto: per esaminarne punti di forza e debolezze. In base a tali caratteristiche gli operatori vengono giudicati e classificati, studiati! Come peraltro accade anche nella vita di tutti i giorni. Gli operatori vengono, dunque, classificati quello “buono”, quello “cattivo”, quello “manipolabile”, quello “sensibile” etc… In tal senso appare essenziale, trovare l’equilibrio tra due dimensioni: mai risultare assenti, perché verrebbe meno il proprio dovere professionale, ma neanche troppo presenti, all’interno dei reparti del carcere. Tale accortezza è essenziale per muovere il giudizio dei detenuti in una posizione di equilibrio, i quali devono sapere che l’educatore o l’esperto è presente ma che non è a disposizione costante del detenuto, in modo da mantenere la necessaria autorevolezza e distanza, conquistando la stima ed il rispetto dello stesso.

Proprio lungo questo sentiero, si posiziona il terzo meta strumento, rappresentato dall’essere “impersonale” seppur accompagnato da un vero interesse verso i bisogni e le necessità del detenuto. Mantenere sempre i ruoli prestabiliti – operatore / detenuto – ed il distacco necessario affinché i detenuti non riescano a cogliere le debolezze dell’operatore in modo da tirarlo dalla sua parte e manipolarlo a suo piacimento. Tuttavia, come anticipato, tale distanza non deve tradursi in disinteresse o superiorità ma serve per impostare un rapporto solido che può, nel migliore dei casi, tradursi in un vero rapporto di fiducia e stima reciproca con il detenuto. Il professionista, soprattutto durante il colloquio con il detenuto, deve saper comprendere l’altro, metterlo in condizione di aprirsi e comunicare ciò che è dentro di lui, ovvero avere empatia, ma “empatia scientifica” (M. Izzo, G. Perrone). Empatia scientifica intesa come la capacità di coinvolgere emotivamente l’altro, comprendendone lo stato d’animo, senza, però, farsi coinvolgere, con metodo razionale, sistematico, rigoroso e fondato sull’esperienza diretta. Tale metodo, tuttavia, non deve mai far dimenticare che accoglienza, gentilezza e interesse restano ciò che può davvero favorire dapprima il cambiamento nell’altro e il reinserimento poi, ovvero ad un flusso sincero e proficuo di buoni propositi: senza un reale e forte coinvolgimento ed un’immensa passione dell’operatore mai nessun cambiamento sarà, a sua volta, reale e tangibile.

Nonostante i buoni propositi, la strumentalizzazione, resta un rischio concreto e tangibile. Attraverso lo studio effettuato con gli operatori trattamentali dell’Istituto penitenziario di Rebibbia, nonché attraverso la mia esperienza come esperta criminologa clinica ex art. 80 o.p. è possibile affermare che spesso ci si sente – e di fatto si è – strumentalizzati dal detenuto, soprattutto durante il colloquio individuale. Certo è che la strumentalizzazione è figlia dell’individuo, in quanto propria di ogni relazione umana; tuttavia in carcere è ancor più presente perché che si sviluppa secondo la logica dell’assistenzialismo e viene amplificata dalla costrizione dovuta alla condizione detentiva. Troppo spesso, il carcere, infatti, risponde ad una logica assistenzialistica che, in Italia, si identifica con il concetto di “regalia”. Assistenzialismo inteso nella sua accezione più negativa, come fenomeno degenerativo e dispersivo di risorse, che, nella dinamica carceraria, si ritrova nel concetto di benefico, inteso dal detenuto come “qualcosa che gli spetta”.

Sono stati individuati, sempre con l’aiuto dei colleghi di Rebibbia, degli indicatori di manipolazione del comportamento da parte del detenuto, quali: il silenzio; l’evasione; l’autolesionismo; l’aggressività etero diretta; la seduzione/il corteggiamento. Quest’ultimo, ovvero l’atteggiamento seduttivo, può essere ritenuto come un indicatore assoluto, rispetto al tentativo di manipolazione è quello della seduzione/corteggiamento. Tutti gli operatori intervistati sono, infatti, concordi nel ritenere che il soggetto affabulatore, ovvero colui che cerca di smuovere l’emotività dell’operatore, è un soggetto poco interessato al trattamento rieducativo, che usa il confronto con lo stesso per fini utilitaristici. Il detenuto ammaliatore, presenta sé stesso al meglio, narrando storie poco fondate o totalmente infondate e tenta di persuadere l’operatore, con atteggiamenti di eccessiva carineria. Tale dinamica è maggiormente ricorrente quando il colloquio è esplicitamente richiesto dal detenuto, in quanto è probabile chela richiesta sia mossa da una motivazione utilitaristica.

Alcune tips pratiche…Quali sono le soluzioni per poter contrastare la strumentalizzazione?

Un interessante prospettiva di risoluzione elaborata si fondata sul livello di distacco, sopra esposto, ovvero sulla chiara distinzione di ruoli, persone e finalità. E’ essenziale tenere distinti i ruoli – educatore / detenuto – ovvero chiarificare, fin da subito, i ruoli, evitando però atteggiamenti meramente inquisitori. In secondo luogo, è necessaria la distinzione tra le persone, non come individui ma come persone che hanno un cammino, futuro, ed un retro-cammino, un passato. E’essenziale, che il detenuto percepisca l’operato come una persona, con qualità, desideri ed aspettative e che si relazioni a lui con fiducia e rispetto. L’educatore si deve porre a modello di identificazione per il detenuto, quale persona umile ma non debole. In ultimo è necessario distinguere le finalità: l’educatore deve comportarsi con rigore per poter essere un modello per il detenuto ed il detenuto deve dimostrare di non volerlo strumentalizzare ma che vuole realmente tentare di non compiere nuovi reati.

di Giulia Perrone

Inutilizzabilitá della prova ed attualitá del canone male captum bene retentum

A fronte del potere di punire, possono le forme passare in secondo piano ed essere messe da parte? Questo è il primo grande quesito a cui rispondere dinanzi al tema della inutilizzabilitá della prova illegittimamente acquisita. L’introduzione di tale istituto da parte del legislatore ha imposto la formazione della prova, cuore pulsante del processo penale, nella sua sede naturale – il dibattimento – nel pieno contraddittorio tra le parti e nel piú ampio rispetto delle legali regole probatorie. Il discorso de quo ruota inevitabilmente attorno al rispetto delle forme, tanto importanti da assurgere a sinonimo di garanzia. Ogni forma imposta dal legislatore non può che tradursi in una scelta di valore. Ogni scelta, che può sembrare un mero adempimento meccanico, ha nel suo intimo una profonda scelta di principio. Esigere il rispetto delle forme equivale ad esigere un principio. Al contrario, non rispettare le forme equivale a ledere i valori fondamentali. Essendo il processo penale costituito da forme, pretendere che vengano rispettate è l’unica possibile via da intraprendere affinchè siano tutelate quelle garanzie e quei diritti fondamentali irrinunciabili. Il processo penale è lo strumento mediante il quale ricerchiamo la veritá di un accadimento storico. Corrispettivamente, il compito delle parti del processo consiste nel rievocare, attraverso l’istruzione probatoria, il reale svolgimento delle circostanze, al fine di offrire al giudice il quadro su cui fondare un convincimento razionale sulla colpevolezza dell’imputato, al di lá di ogni ragionevole dubbio. All’esito del dibattimento, compito del giudice sará quello di decidere esclusivamente sulla base delle prove “legittimamente acquisite”. Qualora l’accertamento non consenta di raggiungere un sufficiente livello di certezza processuale, il legislatore precisa che il criterio che dovrá ispirare il giudice sará quello espresso dalla massima garantista “in dubio pro reo”, imponendo il proscioglimento dell’imputato, ex art. 530 c.p.p.

Tornando alla patologia della prova, una delle questioni più controverse della disciplina della inutilizzabilitá rimane quella che concerne la sorte delle prove la cui acquisizione é stata propiziata fonti conoscitive inutilizzabili. Immaginiamo, ad esempio, che grazie ai risultati di intercettazioni telefoniche illegittime siano riusciti ad individuare nuove utenze da captare, ovvero che una dichiarazione estorta dalla polizia giudiziaria sia utilizzata per disporre successivamente quello che in gergo si chiama OCP (osservazione controllo pedinamento). Ciò che seriamente siamo in dovere di domandarci è cosa accade quando un elemento di prova inutilizzabile viene utilizzato per acquisirne altri e, più specificamente, se in capo a questi gravi o meno un vizio. La risposta risiede nell’istituto della “inutilizzabilitá derivata” che presuppone un bilanciamento di equilibri tra due esigenze diverse che da sempre governano la disciplina delle prove. Da una parte viene in rilievo l’importanza di garantire un accertamento giudiziario che sia completo ed efficiente, dall’altra il dovere fondamentale di tutelare quei diritti costituzionalmente garantiti che troppo spesso vengono arginati e calpestati per far prevalere la ricerca della veritá processuale [C. Conti, Il volto attuale dell’inutilizzabilitá: derive sostanzialistiche e bussola della legalitá, in Diritto penale e processo, 2010].

Ma è davvero corretto rincorrere ad ogni costo la veritá processuale anche a dispregio del diritto di difesa, alla libertá, all’equo processo ed alla tutela dei diritti piú in generale?

Una parte della dottrina, che protende per una risposta positiva a questo quesito, considera pienamente utilizzabile quel sequestro, ad esempio, conseguente a perquisizione illegittima in virtù del canone “male captum bene retentum“. Al contrario, chi ritiene di dover agire nel rispetto delle forme e nella piena garanzia dei diritti fondamentali, accoglie la teoria dei “frutti dell’albero avvelenato”, secondo cui l’illegittimitá della perquisizione ricade necessariamente sul susseguente sequestro, viziandolo e rendendolo invalido. Il primo orientamento richiamato, che affonda le sue radici nella teoria del “male captum bene retentum” – elaborata dal giurista Franco Cordero, negli anni sessanta – muove da un’argomentazione secondo cui non vi è alcuna relazione giuridica tra perquisizione e sequestro, poichè la consecutio tra la ricerca della prova ed il provvedimento con cui la stessa è vincolata al processo non è necessariamente espressione di un vincolo di dipendenza giuridica bensì è una sequenza storica, cioè un mero susseguirsi di atti non legati da una connessione giuridicamente rilevante [F. Cordero, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, pag. 158]. Dunque, non appare possibile che la inutilizzabilitá derivata sia in grado di investire un’attivitá come la perquisizione, considerata non una prova bensì mera attivitá, e che per di piú possa ricadere sul mezzo di prova atto all’apprensione del bene poiché non é considerato connesso al primo. Il secondo orientamento, che si contrappone a quanto fin ora esposto, oltre ad essere figlio di autorevole dottrina [C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilitá nel processo penale, Padova, 2007, pag. 142], è stato avallato da un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione [Cass. SS. UU., 27 marzo 1996, Sala, in Foro it., 1996, II, pagg. 473-478], che ha riconosciuto l’esistenza di una forte connessione giuridicamente rilevante e funzionale tra perquisizione e sequestro; concezione diametralmente opposta al primo orientamento enunciato che considera come la inutilizzabilitá dell’atto antecedente non si ripercuote sull’atto successivo, a prescindere dalla forza del legame che li lega. Quest’ultimo orientamento, che muove dalla teoria dei “frutti dell’albero avvelenato” (di derivazione statunitense “Fruits of the poisonous tree doctrine”), nasce dall’esigenza di escludere la prova non soltanto nei casi in cui costituisce il risultato diretto di una violazione bensì anche quando da escludere è una prova c.d. “derivata”, figlia di una prova viziata.

Tutto ciò premesso, affinché un processo possa definirsi “giusto” è fondamentale il rispetto delle forme, che parte dall’operato del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Essi hanno il dovere di operare nel rispetto delle norme, tenendo una condotta ineccepibile, specialmente sotto il piano formale. Il rispetto delle forme, oltre ad essere necessario alla tutela delle garanzie del cittadino, è l’elemento essenziale per la formazione della prova scevra da contaminazioni e, dunque, attendibile. Se una prova si è formata nella più ampia legalitá può entrare a far parte del compendio probatorio del giudice, senza contaminare la decisione in fase di giudizio. Il ruolo fondamentale é svolto dai divieti probatori, posti a garanzia tanto dell’imputato quanto dell’intero procedimento. Dunque, rintracciamo nell’istituto della inutilizzabilitá il cardine su cui poggia tutto il sistema probatorio. Posto che il principio di legalitá è il file rouge che attraversa tutto il procedimento probatorio, è necessario considerare ed esigere il rispetto delle regole probatorie non solo con riferimento al risultato ma partendo dal modo con cui questo si ottiene, costruendo “percorsi di garanzia nell’attivitá investigativa, espungendo dal materiale conoscitivo, prima, e decisorio, poi, del giudice tutto ciò che – per quanto significativo e fors’anche decisivo – risulti frutto di captazione di modi non conformi alle regole di formazione della prova” [G. Spangher, “E pur si muove” : dal male captum bene retentum alle exclusionary rules, in Giur. cost., 2001, pag. 2829]. Certo è che la prioritá da difendere in un procedimento che voglia essere teso il piú possibile verso la veritá storica, oltre alla repressione del crimine e l’assicurare delle prove – spesso, a tutti i costi – al procedimento penale, passa sicuramente per la tutela e la garanzia di quelle norme garantite a livello fondamentale, una fra tutte è l’art. 111 Cost., baluardo della difesa non solo dell’imputato ma della più ampia correttezza processuale. Affinchè la veritá storica, quella a cui aspira l’avvocato, il giudice, l’interprete del diritto, sia il più possibile sovrapponibile e coincidente con la veritá processuale è necessario che vengano rispettate le norme sancite tanto dal codice di rito quanto quelle della Carta costituzionale. Tali norme regolano la raccolta, l’ammissione e l’acquisizione del dato probatorio, partendo dalle modalitá mediante la quale questo viene rinvenuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria fino ad arrivare al suo ingresso nel processo con la fase dibattimentale. L’acquisizione della prova nel rispetto della legalitá processuale diventa la condizione necessaria affinché all’imputato sia garantito il “giusto processo”.

In ultima analisi, qualora vi siano prove da escludere dal panorama processuale perché acquisite in presenza di divieti probatori disciplinati direttamente dal codice di rito, piuttosto che evincibili dal diritto penale sostanziale ovvero dalla Costituzione, il richiamo all’istituto della inutilizzabilitá appare una inevitabile fonte di garanzia processuale.

di Roberta Brega

Social network: il nuovo giudice popolare

di Roberta Brega

Giovenale, grande autore satirico, usava descrivere l’ambiente in cui viveva attraverso una locuzione latina da lui stesso coniata, sintetizzando le aspirazioni della plebe in “panem et circenses“, intendendo dire che il popolo romano desiderava unicamente ed ansiosamente “distribuzioni di grano e giochi circensi”.
Oggi come allora, questa locuzione appare estremamente attuale ma la sua evoluzione piú calzante la potremmo sintetizzare certamente con “media et circenses”.
Questo perché appare interessante evidenziare come i media diano una rilevanza, totale e totalizzante, alle notizie concernenti fatti di cronaca nera e giudiziaria, rischiando cosí che, nei salotti televisivi prima e nei salotti di casa poi, si replichino i processi penali, la cui sede naturale é unicamente quella delle aule di Tribunale.
Il social network consente a tutti i suoi utenti di giudicare, comodamente dal divano di casa e senza alcun dato processuale alla mano, fatti che quotidianamente saltano alla ribalta della cronaca nazionale. Questo meccanismo totalmente inconscio, diventato naturale e legittimato da un farsesco senso civico e di giustizia, oltre che portarci verso una deriva giustizialista rischia di creare un pericoloso doppione del processo penale, il c.d. “processo mediatico”.
Questa duplicazione del processo penale, falsata e non calzante con la veritá processuale (giá di per sè, a volte, lontana dalla “veritá storica”), può essere in grado di ledere ed incidere il c.d. “giusto processo”?
Con l’espressione “giusto processo” ci si riferisce a quell’ insieme di principi processuali, costituzionalmente tutelati, concernenti la facoltá di agire e difendersi in giudizio di ciascun titolare di diritti soggettivi o interessi legittimi lesi.
Uno dei principi cardine su cui si erge l’art. 111 Cost. é proprio il “contraddittorio”.
Tale principio garantisce il pieno esercizio del diritto alla prova, e di conseguenza alla difesa, attuando quella dialettica processuale propria del sistema accusatorio. Dunque, la sede naturale del “contraddittorio tra le parti” non appare essere un qualsiasi social network, di cui tutti siamo dotati, bensì é rinvenibile nel dibattimento, fase processuale e cuore pulsante del processo penale. In questa fase, ciò che durante le fase delle indagini preliminari viene chiamato “elemento di prova” diviene “prova” a tutti gli effetti. Il processo legale [cfr., ad es. G. Giostra, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, 59 s.] ha un “luogo” naturale, un “itinerario” prestabilito ed un “tempo” dettato da chi é “professionalmente” equipaggiato. Al contrario, nessuna di queste caratteristiche peculiari è rinvenibile nel “processo mediatico”, in cui non esiste un luogo, nè un tempo prestabilito e chi pronuncia la sentenza non è un giudice, bensì un mero fruitore del prodotto televisivo.
Tutto questo, oltre ad alterare la “veritá storica”, che andrebbe premurosamente preservata per far si che sia il più possibile conforme alla “veritá processuale”, svilisce il senso piú profondo del processo penale, unico veicolo assolutamente necessario per l’applicazione della legge penale e unico accertatore dei fatti di reato, capace di identificarne gli autori e saggiarne la loro personalitá.

Dott.ssa Roberta Brega